Condizioni generali di Acquisto

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1) Definizioni
Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto valgono le seguenti definizioni:
- Acquirente: MP FILTRI S.p.A.
- Fornitore: il soggetto obbligato all’esecuzione dell’ordine di acquisto emesso dall’Acquirente
(Ordine)
- Ordine: proposta di acquisto dell’Acquirente al Fornitore
- Unità di Destinazione: luogo dove la merce deve essere consegnata dal Fornitore.
2) Conclusione del contratto di compravendita
Il contratto di compravendita si intende concluso, vincolante ed efficace tra le parti a
condizione e nel momento in cui l’Acquirente riceve l’Ordine e le presenti condizioni generali di
acquisto entrambi sottoscritti per accettazione dal Fornitore, senza aver apportato alcuna
modifica e/o integrazione. L’accettazione dell’Ordine deve essere fatta entro 5 (cinque) giorni
dalla ricezione dell’Ordine da parte del Fornitore; la mancata ricezione da parte dell’Acquirente
della conferma d’Ordine entro il predetto termine può comportare, ad insindacabile giudizio
dell’Acquirente, l’annullamento dell’Ordine stesso. Nell’eventualità che il Fornitore dia
esecuzione all’Ordine, senza confermarne l’accettazione, sarà facoltà dell’Acquirente
d’accettare o meno la fornitura oggetto dell’Ordine.
3) Esecuzione con materiale fornito dall’Acquirente
L’Acquirente si riserva il diritto di consegnare al Fornitore quanto necessario per l’esecuzione
delle forniture oggetto degli Ordini confermati dal Fornitore secondo quanto previsto al punto
2 che precede, sia per quanto riguarda la materia prima che i semilavorati. Il Fornitore è
tenuto a controllare che la materia prima fornita dall’Acquirente sia conforme per peso, qualità
e per qualsiasi altra condizione contenuta nell’Ordine e nel documento di trasporto, e che i
semilavorati forniti dall’Acquirente siano quantitativamente quelli indicati nell’Ordine e nel
documento di trasporto. Eventuali differenze dovranno essere comunicate all’Acquirente entro
24 ore dal ricevimento della merce, per poter effettuare gli opportuni controlli.
4) Riferimenti
Tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla fornitura di cui all’Ordine devono indicare
espressamente il numero e la data dell’Ordine, il codice del Fornitore, il numero di codice per
ogni particolare articolo di merce ordinata.
5) Divieto di subfornitura e controlli presso il Fornitore
Il Fornitore non può affidare in subfornitura la fornitura della merce oggetto dell’Ordine,
neanche in parte, salva preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Il Fornitore si obbliga per sé, e per i suoi subfornitori ai sensi dell’art. 1381 c.c. nel caso
l’Acquirente abbia rilasciato l’autorizzazione alla subfornitura di cui al comma precedente, a
consentire all’Acquirente, con preavviso concordato ma rimossa ogni eccezione, l’accesso
presso le sue officine e/o le officine di ulteriori subfornitori al fine di permettere la verifica sulla
regolare esecuzione dell’Ordine.
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6) Consegna della merce
Il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna della merce oggetto di ciascun Ordine nell’Unità
di Destinazione e nel termine indicati nell’Ordine.
I rischi del trasporto e la proprietà dei beni oggetto dell’Ordine passano all’Acquirente al
momento della consegna presso l’Unità di Destinazione.
In caso di ritardo nella consegna il Fornitore è obbligato a pagare all’Acquirente una penale
pari al 2% del valore della merce indicata nell’Ordine per ogni giorno di ritardo, nel limite
massimo complessivo del 20% del valore della merce indicata nell’Ordine e fatto comunque
salvo il diritto dell’Acquirente al risarcimento del danno ulteriore.
In caso di mancata consegna nel termine indicato nell’Ordine, l’Acquirente ha comunque
facoltà di non accettare la merce, senza alcun onere e/o spesa e/o indennizzo, e di risolvere il
contratto ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, fatto salvo il
diritto al risarcimento del danno.
7) Documento di trasporto - Imballi - Pesi riconosciuti
Tutte le merci dovranno essere accompagnate da regolare documento di trasporto. I
documenti di trasporto dovranno indicare tutti i riferimenti di cui all’art. 4) nonché i numeri di
matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche indicati nell’Ordine.
Il Fornitore deve indicare sul documento di trasporto se la consegna è parziale e, in tal caso,
se in conto o a saldo, fatta comunque salva ed impregiudicata la facoltà dell’Acquirente di non
accettare la consegna parziale.
Il Fornitore deve, inoltre, indicare sul documento di trasporto, unitamente agli estremi
dell’Ordine e del documento di trasporto originario dell’Acquirente, l’eventuale sostituzione di
scarti, l’eventuale restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse ad emettere i documenti sopra indicati completi di
tutti i dati e dei riferimenti, le consegne potranno essere rifiutate presso l’Unità di
Destinazione.
L’imballo della merce da parte del Fornitore deve essere idoneo alla merce fornita ed al mezzo
di trasporto utilizzato. Su ogni singolo imballo deve essere indicata l’esatta quantità ed il
numero di codice degli articoli in esso contenuti. Tutti gli eventuali danni derivanti da difetti o
carenze dell’imballo saranno ad esclusivo carico del Fornitore, anche se la resa della merce
fosse convenuta franco partenza.
L’Acquirente riconoscerà esclusivamente i pesi accertati dai seguenti enti: Ferrovie dello Stato,
pesa pubblica e pesa dell’Unità di Destinazione.
8) Garanzie. Accettazione e collaudo delle forniture
Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da
parte dell’Acquirente nel corso della fornitura (anche ai sensi dell’art. 5), la merce consegnata
è conforme all’Ordine ed è esente da vizi palesi e/o occulti di ogni genere.
L’Acquirente ha piena facoltà di svolgere tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune al fine
di accertare la conformità della merce all’Ordine e la qualità della stessa.
Nel caso le merce debba essere sottoposta a prove e/o collaudi, l’accettazione della stessa è
condizionata all’esito positivo della prova e/o del collaudo.
Il Fornitore, ove il collaudo debba essere da lui eseguito, deve comunicare per iscritto la data
del collaudo al quale l’Acquirente ha diritto di assistere. Qualora il collaudo abbia esito
negativo, il Fornitore deve immediatamente provvedere ad eliminare tutti i vizi e difetti della
merce. I termini di decadenza di cui agli artt. 1495, I comma, c.c. e 1497, II comma, c.c. sono
di 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio.
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Il Fornitore garantisce inoltre il perfetto funzionamento, l’ottima qualità della merce e il
corretto assemblaggio della stessa e garantisce, altresì, che la merce avrà e conserverà tutte
le caratteristiche tecniche indicate nell’Ordine.
La garanzia del Fornitore ha durata di due anni a decorrere dalla consegna della merce
all’Acquirente o, nel caso in cui la merce debba essere collaudata e messa in funzione, dalla
data del collaudo positivo e della messa in funzione.
Il Fornitore è responsabile nei confronti dell’Acquirente e di terzi di tutti i danni derivanti dai
vizi e difetti della merce, dal suo non corretto funzionamento e dalla mancata produzione
causata dai vizi e difetti stessi.
9) Obbligo di riservatezza
Il Fornitore si obbliga per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subfornitori ai sensi
dell’art. 1381 c.c., a considerare e mantenere strettamente riservati tutti i progetti, le
invenzioni industriali, i metodi e processi di lavorazione industriale, i prodotti, le macchine, gli
strumenti e in genere qualsiasi diritto industriale coperto da brevetto, nonché i disegni, le
specifiche tecniche e il know-how eventualmente comunicatigli o consegnatigli dall’Acquirente,
nonché i dati e le caratteristiche dei modelli o prototipi forniti dall’Acquirente stesso (i “Diritti di
Proprietà Industriale”).
I Diritti di Proprietà Industriale rimarranno in ogni caso di proprietà esclusiva dell’Acquirente.
L’Acquirente potrà chiederne la restituzione in qualsiasi momento, e tutti gli elaborati
dovranno essere resi in originale, entro 48 ore dalla richiesta.
10) Documentazione - Marcatura CE
All’atto della consegna della merce, il Fornitore deve consegnare anche idonea
documentazione e fornire tutte le istruzioni utili per consentire l’uso corretto della merce.
La merce deve essere dotata a cura e spese del Fornitore di tutte le certificazioni di legge e
della marcatura CE.
11) Sostituzioni, modifiche e riparazioni
Tutti i materiali e le spese necessari per effettuare sostituzioni, modifiche e/o riparazioni al
fine di garantire l’assenza di vizi e/o difetti e di consentirne il corretto e regolare
funzionamento, anche con particolare riferimento a quanto previsto al precedente art. 8) sono
ad esclusivo carico del Fornitore, impregiudicati gli ulteriori rimedi ivi previsti (incluso il diritto
di rifiutare la merce difettosa, risolvere l’Ordine e l’eventuale risarcimento dei danni).
Non provvedendo il Fornitore alle necessarie sostituzioni, modifiche e/o riparazioni,
l’Acquirente ha facoltà di rivolgersi a terzi, fermo restando l’obbligo del Fornitore di rimborsare
all’Acquirente tutte le spese sostenute.
La garanzia relativa alle parti sostituite, riparate e/o modificate decorre dal momento del
collaudo positivo e della messa in funzione delle parti stesse.
12) Corrispettivi
I prezzi indicati nell’Ordine sono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito per iscritto dalle
parti.
13) Fatture e pagamento
Le fatture originali devono essere accompagnate da due copie e devono essere intestate e
indirizzate come nell’Ordine. Ogni fattura deve essere completata con tutte le indicazioni di cui
all’art. 4), fare espresso riferimento ai documenti di trasporto di cui all’art. 6) ed indicare nella
stessa successione i materiali ivi elencati.
In caso di consegna parziale, nella fattura deve essere indicato se la consegna è in conto o a
saldo, fatta salva la facoltà dell’Acquirente di non accettare consegne parziali.
Le fatture non conformi alla presente clausola e alle disposizioni di legge verranno respinte.
l modo e i termini di pagamento sono quelli indicati nell’Ordine e in nessun caso saranno
accettate tratte o addebiti di interessi non concordati.
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L’Acquirente ha facoltà di posticipare il pagamento, parziale o totale, qualora il Fornitore non
rispetti i termini di consegna.
14) Non cedibilità del credito
Il credito derivante dalla fornitura di cui all’Ordine non è cedibile ai sensi dell’art. 1260, II
comma, c.c..
15) Nullità parziale
L’eventuale nullità di una o più clausole di cui alle presenti condizioni generali non comporta la
nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419, I comma, c.c..
16) Esclusione di altre condizioni di fornitura
E’ tassativamente esclusa l’applicazione di condizioni di fornitura diverse dalle presenti
condizioni.
17) Legge applicabile e autorità giudiziaria competente
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative e/o connesse all’Ordine e/o alle presenti condizioni generali sono
di competenza esclusiva del Tribunale di Milano. A tal fine il Fornitore specifica ulteriormente
di rinunciare alla competenza del proprio Foro e di assoggettarsi alla competenza esclusiva del
Foro di Milano.
 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Fornitore dichiara di approvare
specificatamente le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed in particolare le seguenti
clausole: 2) conclusione del contratto di compravendita (annullamento Ordine); 5) divieto di
subfornitura; 7) rifiuto di consegne; 8) termini di decadenza; 9) obbligo di riservatezza; 13)
posticipo dei pagamenti; 14) non cedibilità del credito; 17) foro competente.

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